DATASHEET
DECRETO ATTUATIVO IPER-AMMORTAMENTO 2026-28
Agg. del 26/06/2026
A cura di: Bringhenti Lorenzo – Amministratore Unico
Il nuovo iperammortamento prevede uno stanziamento pari a 9,8 miliardi €. Il 10 giugno 2026 è stato finalmente pubblicato Decreto direttoriale che individua i termini per la presentazione delle comunicazioni di accesso all’Iperammortamento e approva i modelli di comunicazione e le relative istruzioni operative per la compilazione. Al momento il Decreto ha sbloccato la sola comunicazione di prenotazione dell’investimento.
Con successivi decreti dovranno essere sbloccate le comunicazioni di conferma del pagamento del 20% acconto e di conclusione dell’investimento, al momento non accessibili sul portale (https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/nuovo-piano-transizione-5-0-iperammortamento)
Con il presente datasheet ve ne riassumo molto sinteticamente i pillar:
1) Periodo agevolabile (Art.2): Finanziabili i beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale (Allegato IV e V alla legge) e gli investimenti in autoproduzione e autoconsumo da fonti di energia rinnovabile, completati dal 1° gennaio 2026 al 30/09/2028.
2) Data di completamento e non di prenotazione: Art.2 chiarisce che il completamento dell’investimento coincide con la data di effettuazione dell’investimento secondo le regole generali dell’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR. Sono quindi inclusi gli investimenti completati nel 2026, anche se gli ordini erano stati effettuati nel 2025. Per i beni acquisiti tramite leasing finanziario il completamento coincide con la data di consegna del bene all’impresa utilizzatrice, risultante dal verbale di consegna (o DDT di consegna). Per i beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo rileva invece la data di fine lavori.
3) Beni EU: Per i beni materiali e immateriali degli Allegati IV e V non è più richiesto l’acquisto di tecnologie “made in EU”, che rimane per i pannelli fotovoltaici, che possono essere scelti unicamente tra quelli iscritti nell’apposito registro ENEA alle lettere b) e c), che tuttavia rimangono sostanzialmente introvabili sul mercato.
4) Serviranno 5 comunicazioni: al netto che NON ESISTE ancora la piattaforma GSE e quindi nessuno ad oggi può ancora usufruire delle agevolazioni, l’ Art.3 sancisce che la procedura di accesso al beneficio avvenga con 3 comunicazioni ordinarie + 2 comunicazioni periodiche e quindi un totale di 5 comunicazioni da effettuare sulla piattaforma GSE.
5) La maggiorazione rileva ai fini della determinazione delle imposte sui redditi a decorrere dal periodo d’imposta nel quale l’impresa trasmette la comunicazione di completamento. Questo imporrà alle imprese attente valutazioni sull’effettiva convenienza nel ricorrere a questo beneficio, in particolare per i beni di importo modesto e/o per le imprese con basso reddito.
6) Piattaforma GSE: I termini di apertura della piattaforma informatica del GSE e i modelli di comunicazione con relative istruzioni di compilazione al momento sono limitati alla sola comunicazione di prenotazione. Con successivi decreti verranno definite le modalità per effettuare la comunicazione di avvenuto saldo del 20% e di conclusione dell’investimento. Le imprese dovranno monitorare i canali istituzionali Incentivi.gov.it per conoscere la data effettiva di apertura della piattaforma.
7) Le Perizie: Confermata dall’ Art.6 la necessità di acquisire due perizie obbligatorie per tutti i beni, quella tecnica asseverata (o certificato rilasciato da istituto di certificazione) e quella contabile. Non è quindi prevista la possibilità di ricorrere a una semplice autodichiarazione per gli investimenti di basso valore, come invece accadeva con la 4.0 (ex limite dei 300.000€)
8) Beni finalizzati all’autoproduzione di energia da FER destinata all’autoconsumo. Rimangono agevolabili i gruppi di generazione dell’energia elettrica a scopo produttivo, i trasformatori a monte dei punti di connessione e i misuratori, gli impianti per la produzione di energia termica ad uso esclusivo come calore di processo (inclusi sistemi di accumulo) con elettrificazione dei consumi alimentata da energia rinnovabile autoprodotta o certificata tramite contratto ai sensi della deliberazione ARERA ARG/elt 104/11, i servizi ausiliari di impianto e gli impianti per lo stoccaggio dell’energia asserviti ai gruppi di generazione.
Attenzione ai seguenti aspetti:
a. sono esclusi i gruppi statici (UPS) che mantengono la loro funzione tipica di garanzia di continuità della fornitura, però estranea al perimetro dell’agevolazione.
b. gli investimenti in sistemi di accumulo (BESS) rimangono vincolati all’acquisto di nuovi sistemi di generazione di energia e ad essi proporzionati.
c. Il dimensionamento degli impianti fotovoltaici rimane vincolato (come già lo era nella Ex Transizione 5.0): producibilità non oltre il 105% del fabbisogno energetico, costo massimo ammissibile degli impianti fotovoltaici è anch’esso limitato a 1.420 euro/kW per impianti fino a 20 kWp a 840 euro/kW per potenze superiori a 1.000 kWp (moduli di tipo “b”). Qui rimane il sacrosanto dubbio della disponibilità di questi elementi prodotti in EU sul mercato, che al momento è veramente limitata.
Di seguito riportiamo le prime FAQ emesse a latere di un evento organizzato da Confindustria il 22 giugno 2026, dove Marco Calabrò, Capo del Dipartimento per le Politiche per le Imprese presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), Alessandro Angelini, Responsabile della funzione Transizione 5.0 (e iperammortamento) presso il GSE e Carmelo Fallone, Senior Expert della funzione Affari Regolatori del GSE, hanno fornito alcune prime risposte ai dubbi sull’operatività del portale per la presentazione delle domande di accesso all’iperammortamento 2026-2028, rimandando comunque per completezza ad un documento più organico che verrà emesso entro il mese di luglio
a) Procedure e funzionamento della Piattaforma
- Quali sono i tempi per l’apertura delle altre funzionalità della piattaforma (comunicazioni di conferma e completamento)?
- Le funzionalità saranno attivate a breve, mettendo tutte le imprese in condizione di procedere con le fasi successive previste dal decreto.
- Il termine di 60 giorni per la conferma dell’investimento (20%) decorre dall’attivazione del sito?
- No. Calabrò ha sottolineato che i 60 giorni lavorativi decorrono dall’esito positivo della comunicazione preventiva, termine previsto dalla normativa e non modificabile. Tuttavia, poiché la funzionalità è in fase di rilascio, non dovrebbero esserci problemi per le imprese che hanno iniziato a caricare le comunicazioni ex ante.
- È possibile rettificare le comunicazioni già inviate in caso di errori?
- La piattaforma ha implementato logiche di controllo più robuste (es. su codici fiscali e codici ATECO). È possibile apportare variazioni da una fase comunicativa all’altra e c’è flessibilità nel completare singoli beni all’interno di un progetto più ampio, purché il valore totale della spesa non aumenti rispetto a quanto stabilito nel decreto attuativo.
- Che cosa succede se una comunicazione preventiva riguarda più beni?
- In presenza di una comunicazione preventiva che riguarda più beni, il sistema consente di gestire l’investimento in modo flessibile attraverso l’assegnazione di sottocodici parlanti per ogni singolo asset o gruppo di asset. Nonostante la comunicazione preventiva e la successiva conferma del pagamento del 20% siano uniche per l’intero progetto, l’impresa ha la possibilità di inviare più comunicazioni di completamento separate per i singoli beni man mano che questi vengono ultimati e interconnessi. Questa struttura permette di suddividere la fruizione dei benefici fiscali su diverse annualità, a seconda di quando ogni specifico bene entra effettivamente in funzione.
- E cosa succede nel caso di beni complessi?
- Nel caso particolare di un bene complesso, ogni singolo componente viene censito con un proprio codice univoco e i relativi costi di acquisizione confluiscono nel montante complessivo al momento della comunicazione di completamento finale. In questo caso il completamento avverrà quando sarà completato l’ultimo investimento.
- C’è certezza di beneficiare dell’agevolazione o esiste un rischio di esaurimento fondi?
- A differenza del precedente piano Transizione 5.0, non c’è un “montante” a scalare in fase di prenotazione. I dati servono al Ministero e al MEF per il monitoraggio. I 9,8 miliardi di euro a disposizione dell’incentivo sono una stima del tiraggio della misura.
- Quali dati catastali vanno indicati se l’impresa lavora su più sedi o cantieri?
Per beni mobili o imprese che operano in più luoghi (es. imprese edili), si deve fare riferimento alla sede legale. Sarà poi compito della perizia tecnica e del fascicolo aziendale documentare l’effettiva allocazione e gli spostamenti dei beni.
b) Beni agevolabili (Software, Hardware e Revamping)
- I software per piattaforme PLC, Scada e HMI sono ammissibili?
- Sì, rientrano tra i beni dell’Allegato V.
- Gli ERP sono agevolabili?
- Sì, ma limitatamente ai moduli legati alla produzione. Restano esclusi i moduli amministrativi o gestionali non produttivi.
- Cosa si intende per “revamping” e come viene agevolato?
- Il revamping consiste nell’ammodernamento di un macchinario esistente per fargli acquisire i requisiti “4.0” (5+2 requisiti). L’investimento è ammissibile se rende interconnesso e integrato un bene che prima non lo era; la documentazione deve dimostrare lo stato del bene prima e dopo l’intervento.
- I sistemi di climatizzazione e controllo ambientale sono agevolabili?
- Sì, se sono funzionali al processo produttivo (es. nel settore tessile o ospedaliero) e non sono richiesti specifici vincoli di risparmio energetico.
- Le infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici sono incluse?
- Sì, in continuità con quanto già chiarito per le versioni precedenti del piano.
- Quali sono i requisiti per le infrastrutture IT e OT (Allegato 4, Gruppo 4)?
- Devono essere interconnesse ai sistemi informativi aziendali e destinate all’esecuzione di software avanzati (AI, cybersecurity, ecc.) o al supporto di altri beni agevolati. Per questi sistemi i requisiti di interconnessione sono considerati “più leggeri” rispetto ai classici 5+2 del primo gruppo.
c) Investimenti in Fonti Energetiche Rinnovabili (FER)
- Qual è la data di conclusione dell’investimento per le FER?
- Coincide con la data di fine lavori.
- Esiste ancora l’obbligo di allaccio alla rete entro 12 mesi dalla fine lavori?
- No, questo obbligo previsto nel precedente piano 2024-25 non è presente nella nuova disciplina.
- Quali moduli fotovoltaici sono ammessi?
- Solo quelli iscritti alle lettere b) e c) del registro ENEA (efficienza della cella rispettivamente del 23,5% e 24% o bifacciali), che devono essere prodotti nell’Unione Europea. Sono esclusi i moduli del registro A (solo assemblati in Europa).
- Si può acquistare un sistema di stoccaggio separatamente?
- No, gli impianti di stoccaggio devono essere ausiliari a un nuovo gruppo di generazione acquistato contestualmente.
- No, gli impianti di stoccaggio devono essere ausiliari a un nuovo gruppo di generazione acquistato contestualmente.
d) Cumulo, perizie e documentazione
- Come si calcola il costo agevolabile in caso di cumulo con altre sovvenzioni?
- Il costo va indicato anche nel portale al netto di altre agevolazioni ricevute. Nella circolare di prossima emanazione il MIMIT pubblicherà una serie di esempi specifici per alcuni incentivi, come ad esempio la Nuova Sabatini.
- È possibile recuperare le spese per la perizia e la certificazione contabile?
- No, in questa edizione del piano non è previsto il rimborso di tali spese.
- Chi può firmare le perizie per le FER?
- Ingegneri e periti iscritti agli albi. Le ESCo non possono firmare in quanto tali, a meno che il firmatario non sia un professionista abilitato (ingegnere o perito).
- Si può fare un’unica perizia per più beni?
- Sì, è possibile aggregare più beni in un unico documento, purché siano dettagliate le caratteristiche e l’interconnessione di ciascuno.
- Un perito dipendente di una società può usare la polizza RC della stessa?
- Sì, se la polizza della società copre esplicitamente l’attività del tecnico che sottoscrive la perizia.
- Quando deve essere completata l’interconnessione?
- L’interconnessione deve avvenire prima della perizia. L’ordine cronologico è: completamento, interconnessione, perizia.
- Qual è il termine ultimo per la comunicazione di completamento?
- Il 15 novembre 2028.
Bringhenti Lorenzo
Amministratore Unico B&P S.r.l.
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