DECRETO ATTUATIVO 5.0

Dopo un lunghissimo iter politico a fine luglio è stato finalmente firmato l’atteso Decreto attuativo del Piano Transizione 5.0, con oltre 9 mesi di ritardo sulla tabella di marcia. Il decreto ad oggi, manca ancora degli strumenti informatici indispensabili all’attivazione dei progetti di innovazione (piattaforma GSE e modelli di comunicazione), delle istruzioni e prassi operative sull’utilizzo degli stessi, ma soprattutto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

In buona sostanza ad oggi il decreto c’è e non c’è, in quanto non è ancora possibile per le imprese utilizzare fattivamente l’incentivo. Questo è oltremodo grave in quanto essendo fondi UE “ON-OFF” (a rimborso consuntivo), hanno il vincolo di essere completamente utilizzati per essere rimborsati. A detta del MIMIT in caso contrario l’impresa riceverà comunque l’agevolazione (ndr: posto che il GSE la deliberi) ma in tal caso lo stato dovrà sopperire con risorse proprie (possiamo già immaginare come finirà? ) può darsi.

In ogni caso il decreto firmato conferma lo schema di 9 aliquote agevolative fino ad un massimale del 45% del costo sostenuto, a cui si possono aggiungere le maggiorazioni attivabili in caso di impianti fotovoltaici particolarmente efficienti che possono maggiorare l’aliquota anche del 140%.

Le condizioni per accedere all’investimento prevedono le seguenti precondizioni iniziali:

  • E’ obbligatorio effettuare un investimento in almeno uno dei beni strumentali materiali e immateriali previsti dagli allegati A e B della legge 232/2016 (Transizione 4.0) BENI TRAINANTI
  • Questi beni “trainanti” devono essere inseriti in un progetto di innovazione che consenta di ottenere una riduzione dei consumi energetici
  • Nel progetto di innovazione possono essere inseriti degli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche “a distanza” (in siti diversi da quello produttivo) ai sensi dell’art.30, c.1, del D.Lgs 8/11/21, n. 199, a eccezione delle biomasse, ma compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta (batterie).
  • La riduzione dei consumi generata esclusivamente dall’investimento di cui al punto a) deve essere pari ad almeno il 3% dei consumi energetici se riferiti alla struttura produttiva, oppure il 5% dei consumi energetici se riferiti al/ai processo/i interessato/i dall’investimento
  • Qualora la riduzione dei consumi per effetto del progetto di cui al punto c) superi le soglie del 3% o del 5% sono previste aliquote di beneficio incrementali riassumibili come da tabella sotto.

Questi scaglioni e percentuali si riferiscono alla singola impresa investitrice e al singolo progetto di innovazione. È possibile avviare un solo progetto di innovazione per volta e su un solo processo per volta (quindi se una impresa ha più processi produttivi da efficientare in parallelo, dovrà sceglierne uno e aspettare di concludere il progetto su questo prima di presentare la richiesta sull’altro). Solo una volta completato un progetto sarà possibile avviarne un altro, questo nel caso si voglia “raddoppiare” l’applicazione dell’aliquota riferita al primo scaglione da 2,5 milioni, il maggiormente premiato.

Timeline dei progetti

Il progetto di innovazione deve essere avviato (rileva il primo impegno giuridicamente vincolante) non prima del 1° gennaio 2024 e deve completarsi entro il 2025; si intende completato alla data di effettuazione dell’ultimo investimento che lo compone e tale data varia in relazione al fatto che l’ultimo investimento riguardi: il bene materiale (vale art. 109 TUIR), la fonte di energia alternativa (data di fine lavori) o la formazione (data di sostenimento dell’esame finale). 

La corsa ad ostacoli per l’ottenimento dell’incentivo

Le imprese dovranno presentare:

  • una comunicazione ex ante, corredata da una asseverazione ex ante attestante la riduzione dei consumi energetici teoricamente conseguibili tramite gli investimenti nei beni 4.0 (Il GSE dovrà approvare tale comunicazione per la conferma del credito prenotato);
  • entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione GSE sul credito d’imposta prenotato, una comunicazione, contenente gli estremi delle fatture, relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione di tutti gli investimenti in beni strumentali;
  • a seguito del completamento del progetto di innovazione, e in ogni caso entro il 28 febbraio 2026, va inviata apposita comunicazione ex post di avvenuto completamento progetto corredata, tra l’altro, dalla asseverazione ex post attestante l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante, dagli attestati comprovanti il possesso della perizia di interconnessione dei beni 4.0 nonché della certificazione della documentazione contabile.
  • entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione il GSE dovrà esprimersi sull’ammissibilità del credito d’imposta prenotato e confermarne l’importo utilizzabile.

I soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche

  1. a) Gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati UNI CEI 11339;
  2. b) Le Energy Service Company (ESCo), certificate UNI CEI 11352;
  3. c) Gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi (quali siano e chi debba verificare tali competenze al momento è ignoto).

Per tutti i soggetti è obbligatorio la stipula di una polizza assicurativa con un massimale adeguato al numero di certificazioni prodotte (lo scopo è quello di tutelare le imprese in caso di rilievi e contestazioni di tipo tecnico sul progetto). La polizza deve essere rinnovata e valida per i successivi 5 anni dalla formulazione del primo F24 (Tali polizze al momento non esistono praticamente sul mercato. Le compagnie stanno preparando prodotti «ad hoc»)

Gli oneri documentali e la dicitura sui documenti di acquisto

L’impresa è tenuta a conservare e a rendere disponibile per le attività di vigilanza e controllo tutta la documentazione necessaria all’accertamento della correttezza e veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei dati forniti attraverso la piattaforma informatica e all’effettuazione dei controlli rispetto agli elementi tecnici e di costo del progetto di innovazione, ivi comprese le certificazioni e le perizie, nonché le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati contenenti l’espresso riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, qualora successivi alla comunicazione di prenotazione del credito d’imposta

(l’obbligo di apposizione della dicitura decorre dal momento di comunicazione della prenotazione del credito d’imposta e non sia anche antecedente)

 

LO SWITCH: Il credito 4.0 rimane accessibile in caso di mancata conclusione iter 5.0

In caso di mancato perfezionamento della procedura 5.0, resta salva la facoltà di accesso al credito d’imposta 4.0, previa comunicazione di completamento degli investimenti ai fini del Monitoraggio Transizione 4.0. Gli obblighi relativi alla documentazione parlante 4.0, previsti dall’articolo 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in relazione alle fatture e agli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati si intendono assolti con il rispetto degli obblighi previsti per la documentazione parlante 5.0.

Incentivo NON cumulabile con ulteriori risorse UE

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto, tenuto conto anche del fatto che il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive. 

Il credito d’imposta non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali 4.0, nonché con il credito d’imposta per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica – Mezzogiorno) e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS)

 

Beni finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza

Il Decreto riconosce l’agevolabilità degli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, “anche a distanza ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta […]”.

Il citato articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del D.lgs. 199/2021 prevede che “Un cliente finale che diviene autoconsumatore di energia rinnovabile: a) produce e accumula energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo: […] (2) con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l’autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell’autoconsumatore stesso.

In tal caso:

2.1) l’impianto può essere direttamente interconnesso all’utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10km, al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell’unità di produzione e dell’unità di consumo. La linea diretta di collegamento tra l’impianto di produzione e l’unità di consumo, se interrata, è autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell’impianto di produzione. L’impianto dell’autoconsumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1);

2.2) l’autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo dei quali sia titolare lo stesso autoconsumatore.”

Gli investimenti TRAINATI ammissibili

Nell’ambito dei cd investimenti “trainati” localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva, oppure localizzati su particelle catastali differenti, deve sussistera condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di punti di prelievo (POD) esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva.

Risultano agevolabili le spese relative a:

  • Gruppi di generazione di energia elettrica
  • i servizi ausiliari di impianto;
  • i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;
  • gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta (Batterie)
  • Gli impianti di produzione dell’energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo, con elettrificazione dei consumi termici, alimentati con energia da fonte rinnovabile autoprodotta o autoconsumata

Il dimensionamento degli impianti è determinato considerando una producibilità massima attesa, al netto dei consumi dei servizi ausiliari, non eccedente il 5% del fabbisogno energetico della struttura produttiva (quindi al massimo al 105%), determinato come somma dei consumi medi annui (dati di prelievo), registrati nell’esercizio precedente alla data di avvio del progetto di innovazione, di energia elettrica e degli eventuali consumi equivalenti associati all’uso diretto di energia termica e/o di combustibili (o termovettori) utilizzati per la produzione di energia termica ad uso della struttura produttiva.

Il consumo va determinato con le formule e i fattori di conversione specifici (Allegato 01 del decreto) ma prendendo come riferimento esclusivo il fabbisogno di calore di processo (ovvero utilizzato per scopi produttivi).

Per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili il costo massimo ammissibile delle spese di cui al comma 1 lettera da a) a c) è calcolato in euro/kW secondo i parametri previsti all’Allegato 1 al presente decreto (1KwP = 1kWe)

Le spese per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta di cui al comma 1, lettera d), sono agevolabili fino ad un massimo complessivo pari a 900 €/kWh.

Con riferimento all’autoproduzione di energia da fonte solare finalizzata all’autoconsumo, sono agevolabili esclusivamente gli investimenti in impianti con moduli fotovoltaici aventi le seguenti caratteristiche:

  1. moduli fotovoltaici prodotti in EU aventi un’efficienza a livello di modulo ≥ 21,5% (sul mercato esistono qualche decina di aziende produttrici)
  2. moduli fotovoltaici a celle prodotti in EU con un’efficienza a livello di cella ≥ 23,5% (sul mercato esistono poche decine di aziende produttrici)
  3. moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione Europea composti da celle bifacciali ad etero-giunzione di silicio o tandem prodotti in EU ed aventi efficienza di cella ≥ 24% (al momento ci sono zero produttori in EU)

Le spese relative ali investimenti in impianti che comprendono i moduli di cui alle citate lettere concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 120% e 140% del loro costo.

I beni devono essere allacciati alla rete dei produttori di energia entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione.

 

Lorenzo Bringhenti