Premessa:
Il decreto pubblicato in gazzetta in data 02/03/24 contiene alcuni refusi ed imprecisioni che dovranno essere sicuramente sanati prima della sua conversione in legge, che dovrebbe avvenire entro i prossimi 60gg. Sono attese quindi nuove modifiche al testo definitivo.

Chi può accedere ai benefici del piano Transizione 5.0?
Tutte le imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici, senza distinzione di forma giuridica, settore, dimensione o regime fiscale.
Per accedere all’incentivo occorre che si verifichino tutte e tre le seguenti condizioni:

  • Effettuare un investimento in almeno uno dei beni strumentali materiali e immateriali previsti agli allegati A e B del piano Transizione 4.0.
    Anche in questo caso si prevede che i beni devono essere interconnessi al sistema aziendale digestione della produzione o alla rete di fornitura.
  • Questi beni devono essere inseriti in un progetto di innovazione che consenta di ottenere una riduzione dei consumi energetici

  • La riduzione dei consumi deve essere pari ad almeno il 3% dei consumi energetici se riferiti alla struttura produttiva,

L’allegato B (quello dedicato ai software in Transizione 4.0) viene ampliato, prevedendo l’ammissibilità agli incentivi anche per:

  1. software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e auto-consumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding).
  2. I software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

In pratica si tratta dei sistemi di monitoraggio dei consumi, anche se parte di un più ampio sistema ERP.
Il decreto chiarisce che nell’importo dell’investimento relativi ai SW di cui sopra possono essere considerate anche la parte relativa all’acquisto dei servizi informatici imputabili per anno di competenza (come già in essere per T.4.0)

Se un investimento in beni 4.0 ricade sotto l’ombrello della Transizione 5.0 perché abilita un risparmio energetico, si applicheranno le norme di quest’ultimo piano (e non più quelle del piano Transizione 4.0) in relazione alle tempistiche e alle modalità di fruizione dell’incentivo.
I due incentivi T.4.0 e T.5.0 condividono la base dei beni agevolabili ma non risultano cumulabili e prevedono anche strade esclusive in cui l’una esclude l’altra.
Il piano T.4.0 resta ovviamente operativo per tutti gli investimenti nei beni previsti negli allegati A e B che non generano il risparmio energetico minimo previsto dalle di Transizione 5.0. ovvero:

  • 3% sul plant
  • > 5% sul processo produttivo interessato all’investimento

Sono esclusi dal beneficio:

  • Investimenti destinati ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili

  • Attività che generano emissioni di gas serra

  • Attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico

  • Ad attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi

  • Beni gratuitamente devolvibili dalle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture delle poste e telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti

Finanziati gli impianti fotovoltaici e la formazione specialistica
Vi sono due linee di finanziamento dedicate:

  • ai sistemi per autoproduzione e autoconsumo di energia
  • alla formazione 5.0

In particolare, i 6,3 miliardi sono distribuiti in questo modo:

  • 3.780 milioni per i beni strumentali
  • 1.890 milioni per autoconsumo e autoproduzione
  • 630 milioni per la formazione

Rimangono esclusi gli impianti a biomassa mentre sono compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta (batterie accumulo).
Gli investimenti per i sistemi destinati all’autoproduzione e consumo di energia concorrono a formare la base di calcolo del credito di imposta dell’investimento per un importo parti al 120% e 140% del loro costo.

Caratteristiche dei pannelli FTV
L’incentivo è limitato ai soli pannelli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con efficienza pari ad almeno il 21,5%. È prevista una maggiorazione rispettivamente del 120% e 140% per quelli a maggiore efficienza previsti dal Decreto Energia (articolo 12, comma 1, lettere b e c del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181), cioè 120% per i moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’UE con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5% e 140% per i moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad etero-giunzione di silicio o tandem prodotte nell’UE con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.
Si arriva così a un incentivo potenziale del 63% (45% di aliquota massima del Transizione 5.0 con la maggiorazione del 140% della base imponibile). La maggiorazione si applicherà sulla sola parte relativa ai pannelli fotovoltaici e batterie (non agli inverter).

Requisiti per finanziare la formazione
Le spese sono ammesse solo se la formazione è finalizzata all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali e con un tetto di 300K€.
Le spese devono inoltre essere necessariamente erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.

Le aliquote
Sono complessivamente 9 divise in tre scaglioni a loro volta suddivisi in base all’effettivo risparmio energetico prodotto. Bisogna poi tenere in considerazione che ciascuna aliquota può essere maggiorata di 1,2 o 1,4 volte considerando quanto abbiamo appena visto in relazione ai soli pannelli fotovoltaici ad elevata efficienza.

Come calcolare il risparmio energetico per aziende esistenti e di nuova costituzione
Il testo della norma spiega che per calcolare la riduzione dei consumi occorre riproporzionare i conteggi su base annuale facendo riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello in cui si effettuano gli investimenti. Il risparmio sui consumi deve essere “al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico”.
Per non escludere dall’incentivo le imprese di nuova costituzione, il testo prevede che, in questo caso, il risparmio energetico conseguito vada calcolato “rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato secondo i criteri definiti nel decreto di cui al comma 17″.
In pratica il decreto attuativo darà dei numeri medi di riferimento per i diversi scenari in base ai quali parametrare il risparmio energetico garantito dall’investimento.

Gli oneri documentali: Scende in campo il GSE
Le imprese dovranno produrre al GSE una comunicazione ex ante, una in itinere e una ex post.

Il GSE assume il ruolo di soggetto abilitato alla:

  • verifica sulla completezza della documentazione
  • trasmissione giornaliera e telematica ad AdE dell’elenco delle imprese, dei progetti di riduzione del consumo energetico presentati e dell’importo dei seguenti progetti
  • controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti energetici previsti dal decreto

Alle imprese spetta l’invio del progetto di riduzione dei consumi tramite modalità telematiche sul sito GSE

  • all’inizio dell’investimento (comunicazione ex ante) sulla base di un modello telematico che verrà definito dal GSE e che dovrà attestare il risparmio teorico da perseguire
  • durante l’investimento: il decreto fa riferimento a “comunicazioni periodiche” relative all’avanzamento dell’investimento ammesso, secondo modalità che verranno definite dal decreto attuativo da emanarsi entro il 2/04/24.
  • A completamento dell’investimento (certificazione ex post), che dovrà attestare l’effettivo risparmio energetico conseguito e gli effettivi importi dell’investimento. A questa certificazione dovrà essere allegata la perizia/attestato di possesso dei 5+2 requisiti propria del decreto T.4.0. (non basterà l’auto-dichiarazione sotto i 300.000 euro come avviene nel piano Transizione 4.0).

Le due certificazioni dovranno essere rilasciate da un valutatore indipendente (la lista sarà disposta dal futuro decreto attuativo) e riguarderanno invece rispettivamente l’ammissibilità e il completamento degli investimenti. In ogni caso tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono compresi:

  • Gli EGE (Esperti in gestione energia) certificati da organismo accreditato al rilascio di certificazioni secondo la UNI CEI 11339
  • Le ESCO (Energy Service Company) certificati da organismo accreditato al rilascio di certificazioni secondo la UNI CEI 11352

Certificazioni in parte rimborsabili
Unicamente per le PMI è possibile considerare nel totale dell’importo su cui applicare il credito d’imposta anche le spese sostenute per la certificazione fino a un massimo di 10.000€. Il che si traduce in uno “sconto” fino al 45% delle spese di certificazione per le PMI, ammesso che le spese di certificazione non superino appunto i 10.000€.

Le tempistiche “strette” e l’inammissibilità dei costi al rialzo pena la perdita del beneficio
Il credito d’imposta è fruibile esclusivamente in compensazione tramite F24 presentato nel canale dei servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, ma può essere usufruito non prima di 5gg dalla comunicazione effettuata dal GSE all’AdE, relativa all’avvenuto completamento dell’investimento.

La comunicazione sui costi effettivi non può in ogni caso superare quella “certificata” nella comunicazione “ex ante” effettuata all’avvio dell’investimento, pena lo scarto dell’operazione di investimento.
Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.
L’avvio della fruizione non potrà in nessun caso superare la data del 31 dicembre 2025. Quindi il 31 dicembre è data che sancisce sia il termine per l’effettuazione dell’investimento sia il termine per la certificazione e l’avvio della fruizione dell’incentivo.
Senza avere la pretesa di essere precisi, considerando che tra l’ordine, la consegna, l’installazione, l’interconnessione e l’adempimento degli oneri documentali, tra tutti le certificazioni, difficilmente passeranno meno di 4 mesi, possiamo dire che di fatto per sfruttare l’incentivo bisognerà sbrigarsi e in ogni caso provvedere all’avvio delle attività entro l’estate del 2025.

// Sparito il provvedimento di concessione Ministeriale
Sicuramente un’ottima notizia anche se la fruizione dell’incentivo rimane comunque NON automatica.

Come ricordato in precedenza il beneficio sarà fruibile non prima di 5gg dalla comunicazione effettuata dal GSE all’AdE, relativa all’avvenuto completamento dell’investimento. Sarà quindi necessario attendere tale comunicazione prima di fare F24.

F24 in compensazione anche oltre al 31/12/2025
Come già detto il primo F24 deve essere fruito entro il 31/12/2025 ma laddove non si abbia sufficiente capienza per scaricare il credito d’imposta maturato, lo si potrà fare anche in cinque quote annuali di pari importo. I beni vanno tenuti almeno 5 anni (non c’è ancora certezza su questo tempo).
Anche per il Transizione 5.0 è previsto il meccanismo del Recapture: “se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo”.

Gli oneri documentali e il ruolo del revisore dei conti
Bisognerà conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili per almeno 5 anni.
Le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dell’articolo specifico di questo decreto (e successivamente della legge di conversione).
Servirà una apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa. Come già disposto in passato per i progetti di “formazione 4.0” i costi relativi ai revisori sono agevolabili fino a 5.000€ ma solo per le società non obbligate per legge alla revisione legale dei conti.

La cumulabilità
Il credito d’imposta Transizione 5.0 è cumulabile con altri incentivi che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto. Non è invece cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta Transizione 4.0 (come dicevamo, se si entra nell’alveo del 5.0 si esce da quello del 4.0) né con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica

La piattaforma
Il MIMIT realizzerà una piattaforma informatica finalizzata al monitoraggio e controllo dell’andamento della misura agevolativa e del cumulo di risorse disponibili. La piattaforma faciliterà la valutazione lo scambio e la gestione dei dati trasmessi dal GSE nonché la gestione monitoraggio di altre misure incentivanti.

Il prossimo decreto attuativo
Dovrà essere emanato dal MiMiT un decreto attuativo entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge. Il decreto attuativo dovrà occuparsi di tutta la parte di dettaglio assente dal decreto-legge e che è di fatto relativa ai contenuti e alle modalità di presentazione e dei contenuti delle certificazioni ex ante ed ex post, all’indicazione dei soggetti titolati a redigere le certificazioni, ai criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito, con particolare riferimento al punto iniziale a cui dovranno fare riferimento le imprese di nuova costituzione.

E speriamo di molto altro….

Industria 5.0