Riassumo le principali novità contenute nella legge di Bilancio 2021 in materia di “industria 4.0” ora denominata “Transizione 4.0”:

  • Art. 1051. …..i benefici valgono per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% di acquisizione, è riconosciuto un credito d’imposta
  • EX Superammortamento beni materiali non inclusi negli allegati A;B della legge 232 del 2016: Art. 1054. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A (omissis).. nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 Mln€, nonché investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell’allegato B, nel limite massimo di pari a 1 Mln€, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021….(omissis) , il credito d’imposta è del 10% fino al 31/12/2021 poi del 6% dal 1/01/2022 in poi.
  • La misura del credito d’imposta è elevata al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
  • EX IPERAMMORTAMENTO – BENI INCLUSI IN ALLEGATO A: Art. 1056-7…….(omissis) a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto:
    • nella misura del 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5  Mln€
    • nella misura del 30% cento del costo, per la quota di investimenti tra 2,5 milioni e 10Mln€
    • nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 Mln€ e fino al limite massimo pari a 20Mln€

Per investimenti effettuati dal 1 Gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura di:

    • nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5  Mln€
    • nella misura del 20% cento del costo, per la quota di investimenti tra 2,5 milioni e 10Mln€
    • nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 Mln€ e fino al limite massimo pari a 20Mln€
  • EX SUPERAMMORTAMENTO DI BENI IN ALLEGATO B: Art. 1058-9…….(omissis) a decorrere dal 1 Gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione nel limite massimo di investimento pari ad 1Mln€:
  • COME USUFRUIRE DEL CREDITO IMPOSTA Art. 1059. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, …….(omissis), in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti non compresi nell’Allegato A, ovvero a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni per i beni compresi negli Allegati A;B.
  • (OMISSIS)………… il credito d’imposta ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5Mln€ è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale. Nel caso in cui l’interconnessione dei beni di cui al comma 1062 avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante ai sensi dei commi 1054 e 1055.
  • Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
  • PEZZE GIUSTIFICATIVE E DICITURA SU FATTURE Art. 1062. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058.
  • Per i beni > 300.000€ di Valore Unitario.….le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato….al di sotto di questo valore è sufficiente una autodichiarazione 445.
  • CONTROLLI Art. 1062: L’Agenzia delle entrate può richiedere al MISE di esprimere il proprio parere. I termini e le modalità di svolgimento di tali attività collaborative sono fissati con apposita convenzione tra l’Agenzia delle entrate e il MISE. Per lo svolgimento delle attività di propria competenza, il MISE può anche avvalersi di soggetti esterni con competenze tecniche specialistiche.

Bringhenti Lorenzo